CORONAVIRUS - Ultimi aggiornamenti

Pubblicata il 03/03/2021

DPCM  2 marzo 2021 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Regione Emilia-Romagna
Deliberazioni, Decreti, Ordinanze - Regionali

Raccolta Ufficiale degli atti emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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DPCM  14 gennaio 2021 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Stop agli spostamenti fino al 15/2 e superiori in presenza al 50%. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, il divieto d'asporto per i bar scatterà invece alle 18. I nuovi colori delle Regioni in vigore almeno per due settimane
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2021, il DPCM per l'emergenza Covid-19 del 14 gennaio valido dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, 'collegato' al DL 2/2021. 
Il testo ricalca di fatto quello dei precedenti DPCM, con alcune novità che elenchiamo qui sotto.

Asporto dei bar vietato dopo le 18

Per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche, scatta il divieto di vendita da asporto alle 18.  La vendita d’asporto dopo le 18 sarà esclusivamente di cibo, non drink e bevande.

Impianti sciistici, palestre, piscine e cinema ancora chiusi

Gli impianti sciistici non riapriranno almeno fino al 15 febbraio 2021. Sempre chiuse anche palestre e piscine, così come cinema e teatri.

Musei aperti in zona gialla

L'unica novità in termini di apertura è rappresentata dall'apertura dei musei, ma solo nelle regioni gialle e solo nei giorni feriali.

Concorsi pubblici

Dal 15 febbraio 2020 sarà possibile svolgere le prove dei concorsi che prevedano la partecipazione massima di 30 candidati per sessione.

Scuole

Da lunedì 17 gennaio 2021, le scuole superiori di secondo grado "adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza".
Per le scuole dell'infanzia, per le elementari e le medie, invece, la didattica continua a svolgersi "integralmente in presenza".

I nuovi colori regionali

Con RT superiore a 1 o con un livello di rischio "alto" o, ancora, con un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si finisce in area arancione, con RT a 1,25 o superiore in area rossa. 

Aree bianche

Il DL 2/2021 ha invece istituito la cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Spostamenti e visite private 

Sempre in virtù di quanto disposto dal DL 2/2021, fino al 5 marzo 2021 sarà consentito: 
  • una sola volta al giorno, per un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi), andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.
  • spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.
Il divieto assoluto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, sarà invece in vigore fino al 15 febbraio 2021. Resta inteso che gli spostamenti (sia tra comuni che tra regioni) sono sempre consentiti per motivi di lavoro, salute o necessità e vanno autocertificati in caso di controlli.

Il riepilogo dei colori e delle aree (da domenica 17 gennaio 2021)

Area gialla (Trento, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna e Toscana)
  • Coprifuoco: confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 salvo esigenze lavorative, necessità o salute. Resta la forte raccomandazione di non spostarsi per la restante parte della giornata con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.
  • Spostamenti: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Concorsi pubblici: dal 15 febbraio 2020 sarà possibile svolgere le prove dei concorsi che prevedano la partecipazione massima di 30 candidati per sessione.
  • Musei: aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi a condizione che sia garantito il contingentamento degli ingressi per evitare gli assembramenti.
  • Scuola: in presenza alle superiori almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
  • Bar e ristoranti: aperti dalle 5 fino alle 18, dopo è consentito delivery e asporto (quest'ultimo fino alle 22). Per i bar però l'asporto è consentito solo fino alle 18. Ai tavoli si sta in massimo in 4;
  • Sci: restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici che possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da Coni, Cip e dalle rispettive federazioni. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Area arancione (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto)
  • Spostamenti : vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Bar e ristoranti: sospese tutte le attività di ristorazione, sempre consentito asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.
  • Musei: chiusi, a eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
Area rossa (Bolzano, Lombardia e Sicilia)
  • Spostamenti: vietato ogni spostamento anche all'interno dei comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può andare una sola volta al giorno nel proprio comune, tra le 5 e le 22, a casa di amici e parenti al massimo in due persone (non si contano minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi). Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le visite sono consentite per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Negozi: stop alle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmaci.
  • Ristoranti e bar: chiusi, ma è sempre consentito l'asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.
  • Sport: sospese tutte le attività anche nei centri all'aperto. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con mascherina; è consentito anche lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
  • Scuola: restano aperte scuola dell'infanzia, scuola primaria, servizi educativi per l'infanzia e primo anno delle medie. Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.


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Raccolta Ufficiale degli atti emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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DL 1 del 05/01/2021 
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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​DL 172 del 18/12/2020 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffuzione del virus COVID-19


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DPCM  3 dicembre 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci  fino  al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.
  2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro  della  salute  19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data  di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.
  3. Le disposizioni di cui all'art.  8,  comma  6,  lettera  a),  si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9  dicembre  2020 continua ad applicarsi l'art. 8, comma 6, del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

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- Ordinanza n.223 del 27/11/2020 IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE 2020
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IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE 2020
- L'ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute ha inserito l'Emilia-Romagna tra le regioni con scenario di rischio elevato (zona arancione), a partire dal 15 novembre.
- L'ordinanza n. 216 del 12 novembre del presidente della Giunta regionale ha introdotto ulteriori misure restrittive, soprattutto per evitare assembramenti, valide per l'intero territorio regionale dal 14 novembre al 3 dicembre.
- Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020, stabilisce tre Tipologie di intervento:
  • MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano (‘zona gialla’, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono
  • ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").

Riepilogo delle misure previste nelle zona ‘arancione’ (RT sopra 1,5)
vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;
consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Le misure di contenimento valide in tutto il territorio nazionale:
  • mascherina sempre obbligatoria al chiuso e sempre da portare con sé all’aperto, indossandola comunque quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o impossibilitati all’utilizzo);
  • dalle ore 22:00 alle ore 05:00 solo spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, necessita, salute (necessaria autocertificazione);
  • obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • possibilità, da parte dei sindaci, di chiudere a qualsiasi ora o in determinate fasce orarie piazze e vie dei centri urbani;
  • sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le gite di qualsiasi tipo;
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie (in tutti i locali anche adibiti ad attività differente);
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

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​DPCM  3 novembre 2020 
In vigore dal 6 NOVEMBRE al 3 DICEMBRE 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25/03/2020 n.19, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge  16/05/2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 275 del 4/11/2020, istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene ogni Regione.

Il provvedimento prevede la suddivisione del paese in tre aree (gialla, arancione, rossa) a seconda dello scenario di rischio, individuato dal CTS (Comitato tecnico scientifico del Governo) in base a 21 parametri tra i quali: indice di contagiosità RT, saturazione delle terapie intensive, disponibilità dei posti letto in ospedale, numero di tamponi effettuati, ecc.

Area gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)
 
Riepilogo delle misure previste per le regioni in zona “gialla”

  • mascherina sempre obbligatoria al chiuso e sempre da portare con sé all’aperto, indossandola comunque quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o impossibilitati all’utilizzo);
  • dalle ore 22:00 alle ore 05:00 sono consentiti spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute (necessaria autocertificazione);
  • obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • possibilità, da parte dei sindaci, di chiudere a qualsiasi ora o in determinate fasce orarie piazze e vie dei centri urbani;
  • sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le gite di qualsiasi tipo;
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
  • sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie (in tutti i locali anche adibiti ad attività differente);
  • sport:
    • consentita attività all’aperto (anche nei parchi) da soli rispettando la distanza di 2 metri;
    • consentiti solo gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP – degli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni in impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole Federazioni;
    • ferma restando la sospensione/chiusura di piscine e palestre, sono consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni a detti circoli;
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

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Deliberazioni, Decreti, Ordinanze - Regionali

Raccolta Ufficiale degli atti emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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DPCM  24 ottobre 2020 
In vigore dal 26 OTTOBRE al 24 NOVEMBRE 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25/03/2020 n.19, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge  16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

MISURE PRINCIPALI: 
 
MASCHERINE
  • obbligo di avere sempre con sè le mascherine sull'intero territorio nazionale;
  • obbligo di indossare le mascherine ''nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto,  a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non  conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida  per il consumo di cibi e bevande";
  • esclusi dall'obbligo di mascherina:
    • i 'soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    • i bambini di età inferiore ai sei anni;
    • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con l'uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
  • fortemente raccomandato l'uso delle  mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
BAR E RISTORANTI
  • servizi di ristorazione di tutti i tipi (pasticcerie e panetterie comprese) consentiti dalle ore 5:00 alle 18:00;
  • consentite massimo 4 persone per tavolo, con deroga solo se tutti sono conviventi;
  • consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; 
  • sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
SPORT
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 
  • l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, a parte per l’utilizzo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI;
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
SALE DA GIOCO, PARCHI DIVERTIMENTO, AREE BIMBI
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • stop a parchi divertimento;
  • aperte le aree gioco per i bambini nel rispetto di protocolli e distanziamento.
SPETTACOLI, CINEMA, TEATRI
  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
SCUOLA
  • confermata la didattica in presenza per elementari e medie;
  • didattica a distanza, almeno il 75%, per gli istituti superiori, estendibile anche fino al 100% da parte delle singole Regioni;
  • stop a gite e viaggi d'istruzione.
TRASPORTO PUBBLICO
  • consigliato il NON utilizzo dei mezzi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
SPOSTAMENTI
  • gli spostamenti tra regioni e tra comuni non sono vietati, ma si legge che “è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
ABITAZIONI PRIVATE
  • fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
P.A. E LAVORO
  • fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working sia nel pubblico che nel privato;
  • le PA dispongono l'adozione di ingressi scaglionati sul posto di lavoro;
  • concorsi pubblici e privati consentiti nel rispetto dei protocolli.
FESTE, RICEVIMENTI E DISCOTECHE
  • vietati i banchetti e ricevimenti dopo matrimoni, comunioni e battesimi. Salta quindi il limite dei 30 invitati;
  • chiuse sale da ballo e discoteche.
PIAZZE CITTADINE
  • possibilità di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
CONVEGNI, CONGRESSI, SAGRE, FIERE E RIUNIONI
  • sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
  • è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
 

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DPCM  18 ottobre 2020 
In vigore dal 19 OTTOBRE al 13 NOVEMBRE 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25/03/2020 n.19, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge  16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19


Regione Emilia-Romagna
Deliberazioni, Decreti, Ordinanze - Regionali

Raccolta Ufficiale degli atti emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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DPCM  13 ottobre 2020 
In vigore dal 14 OTTOBRE al 13 NOVEMBRE 2020

Disposizioni attuative del decreto legge 25/03/2020 n.19, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge  16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19


Mascherina anche all'aperto e possibilmente in casa
L'art.1 è il cuore del provvedimento e stabilisce l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e indossarla “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, di fatto confermando le indicazioni già fornite nel decreto-legge n.125/2020.
Sono esclusi dall'obbligo i praticanti attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, che invece viene “fortemente raccomandata anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

Sport individuali e di squadra: stop a quelli amatoriali di contatto
Il DPCM vieta le gare, competizioni e attività sportive di contatto di carattere amatoriale.
Questi tipi di sport sono quindi consentiti “da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

Spettatori negli stadi e nei palasport
E' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Le manifestazioni sono consentite esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Previsto inoltre l' obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Le Regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Spettacoli, teatri, cinema
Il DPCM conferma il limite di partecipanti per gli spettacoli al chiuso, 200, e all’aperto, 1.000, con il rispetto della distanza di un metro tra un posto e l’altro e l’assegnazione dei posti a sedere.
Anche qui, come per gli eventi sportivi, Regioni e Province possono decidere in autonomia, d’intesa con il Ministro della Salute, un numero massimo diverso di spettatori.

Locali pubblici: nuove regole per bar e ristoranti
Le nuove misure per frenare la movida riguardano bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.
Nel decreto si legge che “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”.
Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

Feste e serate nei locali vietate, in casa massimo in 6. Ok per le fiere
Il DPCM conferma la serrata per le discoteche e in generale tutte le feste, pubbliche e private. "Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto".
Si potrà 'festeggiare' al ristorante, purché si stia seduti e dunque seguendo le regole già previste con il distanziamento e la mascherina obbligatoria quando non si sta al tavolo.
La lettera n del comma 6 dell'art.1 dispone nello specifico che "le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi conla partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro".

Gite scolastiche sospese
Sospensione anche per tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche nelle scuoledi ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.


Regione Emilia-Romagna
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Raccolta Ufficiale degli atti emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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DECRETO LEGGE 7 ottobre 2020 n.125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

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Raccolta Ufficiale degli atti emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  7 agosto 2020  - In vigore dal 9 agosto al 7 settembre 2020
Disposizioni attuative del decreto legge 25/03/2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare lemergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge  16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19


Proroga delle misure di contenimento Covid-19: pubblicato il DPCM 7 agosto 2020
Nel provvedimento vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.198 dell'8 agosto 2020, il DPCM del 7 agosto 2020 che si applica dal 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020, e le cui disposizioni sono efficaci fino al 7 settembre 2020.


I divieti e gli obblighi

Le misure essenziali di prevenzione restano le stesse: divieto di assembramento, uso delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e lavaggio delle mani.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Confermato anche il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da questi 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.


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